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Overbooking?

In qualità di passeggero aereo, quali sono i miei diritti?

La maggior parte de diritti dei passeggeri aerei sono gestiti dal regolamento europeo n° 261/2004 il cui obiettivo è di garantire un alto livello  di protezione dei passeggeri. Entrato in vigore il 14 febbraio 2005, questo testo comunitario apre un diritto a risarcimento ai passeggeri aerei e impone alle compagnie aeree di rispettare un doppio obbligo di gestione e assistenza quando si presentano casi di rifiuto d’imbarco, cancellazione o ritardo.

Il presente regolamento si applica :
– ai passeggeri in partenza da un aeroporto localizzato sul territorio di uno Stato membro ;
– ai passeggeri in partenza da un aeroporto localizzato in un paese terzo e a destinazione di un aeroporto localizzato sul territorio di uno Stato membro sottoposto alle disposizioni del trattato, a meno che questi passeggeri siano beneficiari di prestazioni ou di un risarcimento in questo paese terzo, se il trasportatore effettivo che opera il volo è un trasportatore comunitario.

Cos’è un overbooking o un rifiuto d’imbarco?

Quando un trasportatore aereo pensa realmente a rifiutare l’imbarco su un volo, ricorre prima ai volontari che accettano di rinunciare alla loro prenotazione in cambio di certe prestazioni.

Quando il numero di volontari non è sufficiente per permettere l’imbarco degli altri passeggeri che hanno una prenotazione, la compagnia aerea può rifiutare l’imbarco dei passeggeri contro la loro volontà.

Come sapere se sono vittima di un rifiuto d’imbarco?

È vittima di un overbooking nel caso in cui la Sua compagnia aerea Le rifiuta di entrare nell’aereo senza che Lei rappresenti nessuna minaccia per la sicurezza del volo e mentre si è presentata all’aeroporto con :
• una conferma di prenotazione ;
• i documenti di viaggio;
• il tempo necessario per effettuare le tappe del check-in, dei controlli di sicurezza e della procedura d’imbarco.

Quali sono le mie opzioni di seguito ad un rifiuto d’imbarco?

In caso di rifiuto d’imbarco, il trasportatore aereo deve offrire ai passeggeri la scelta tra:

• l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili e in termini brevi;
• l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data ulteriore, o
• il rimborso del biglietto, entro 7 giorni, al prezzo di acquisto, per la o le parti del viaggio non effettuate e diventate inutili rispetto al piano di viaggio iniziale.

È possibile ottenere un risarcimento per rifiuto d’imbarco ?

Quando scegliete un volo alternativo poco dopo il rifiuto d’imbarco, la compagnia aerea deve offrirLe un’assistenza durante l’attesa del volo di sostituzione.

Prima di tutto, bisogna capire che secondo la legge, l’overbooking non è nient’altro che un ‘ “annullazione del biglietto” all’ultimo minuto. Ora, nel caso di un volo cancellato, la legge  prevede un compenso finanziario nella misura in cui Lei non è stata avvisata più di 15 giorni prima della data di partenza. Di conseguenza, l’overbooking entra sistematicamente nel campo delle regole di risarcimento, di rimborso o di gestione dei passeggeri vittime di una cancellazione al di sotto del periodo limite.

Quindi, la compagnia aerea deve risarcire i passeggeri quando questi sono rifiutati all’imbarco.

Il montante del risarcimento dipende dalla distanza del viaggio e dai tempi del volo alternativo :

Distanza Ritardo (all’arrivo a destinazione dopo possibile volo alternativo o dirottamento)
Meno di 2 ore Da 2 a 3 ore Da 3 a 4 ore Più di 4 ore Mai arrivato
Ritardato Meno di 1500Km 0 € 0 € 250 € 250 € 250 €
Da 1500km a 3500km 0 € 0 € 400 € 400 € 400 €
Più di 3500km 0 € 0 € 600 € 600 € 600 €
Cancellato Meno di 1500km 125 € 250 € 250 € 250 € 250 €
Da 1500km a 3500km 200 € 200 € 400 € 400 € 400 €
Più di 3500km 300 € 300 € 600 € 600 € 600 €
Overbooking Meno di 1500km 250 € 250 € 250 € 250 € 250 €
Da 1500km a 3500km 400 € 400 € 400 € 400 € 400 €
Più di 3500km 600 € 600 € 600 € 600 € 600 €

Tuttavia, contrariamente al regime applicabile alla cancellazione del volo, il trasportatore aereo non può in nessun caso esonerarsi dalla sua responsabilité fornendo la prova dell’esistenza di una circostanza straordinaria.

È possibile essere rimborsato per le spese supplementari dovute ad un rifiuto d’imbarco ?

In caso di rifiuto d’imbarco, la compagnia aerea ha un obbligo di gestione del passeggero. A questo scopo, il testo comunitario prevede che al passeggero vengano offerti gratuitamente, oltre ai rinfreschi e al ristoro, l’alloggio e il trasporto quando è necessario. Inoltre, il passeggero deve avere la possibilità di effettuare gratuitamente due comunicazioni telefoniche o inviare due telex, due fax o due e-mail.

Tuttavia, è frequente che le compagnie deroghino a quest’obbligo. Spesso, sfortunatamente, il passeggero sarà costretto a assicurare personalmente le spese supplementari e particolarmente per ristorarsi, per l’alloggio o il trasporto.

Bisognerà imperativamente conservare le fatture al fine di essere rimborsato a posteriori dalla compagnia aerea.

Perché è così difficile riuscire ad ottenere qualcosa ?

Certo, i Suoi diritti sono garantiti dalla commissione europea e dagli Stati, ma le compagnie giocano sul tempo e abusano delle circostanze dette “straordinarie” in qualsiasi modo e particolarmente per le situazioni di rifiuto d’imbarco. Le compagnie diranno che, per esempio, un problema meccanico è all’origine del ritardo di un altro volo e quindi del rifiuto d’imbarco. In effetti, nella confusione dell’aeroporto, tutto può essere detto senza conseguenze. Inoltre, se scrive una lettera chiedendo la riparazione del Suo danno, come mettere in dubbio le ragioni del ritardo invocate dalla compagnia (quando rispondono…)?

Connettendosi alla database del traffico aereo, il nostro sistema può identificare precisamente e inconfutabilmente le cause del ritardo del Suo volo. Questo sistema sviluppato dalle nostre squadre impedisce alla compagnia d’invocare una ragione errata per giustificare il ritardo e ci permette di mettere in opera senza equivoco la regolamentazione.

Questa credibilità operativa, associata alla nostra rete di avvocati, rende più rapidi e efficaci gli arbitraggi con i servizi giuridici delle compagnie aeree.

Per saperne di più, può inoltre visitare il sito seguente :
http://www.europe-consommateurs.eu/en/consumer-topics/travel-and-tourism/travel-tourism-in-france/travel-to-in-france/flying-from-or-to-france

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